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	<title>4house &#187; Certificazioni e verifiche</title>
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		<title>Mi fido di te.</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 08:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuliap</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Dall&#8217;indagine effettuata da Tecnoborsa 2012 sulle famiglie italiane e il mercato immobiliare emerge come l&#8217;agenzia immobiliare sia il canale più utilizzato per chi acquista casa, nel 45,2 % dei casi. Segue, con notevole distacco, il ricorso all’aiuto di altri consulenti (5%). Per coloro che non si sono rivolti ad un&#8217;agenzia immobiliare per acquistare un immobile, le motivazioni<a href="http://www.4housegroup.it/2012/10/24/mi-fido-di-te/"><br/> leggi tutto..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2012/10/mainpic1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2573" title="mainpic1" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2012/10/mainpic1.jpg" alt="" width="442" height="202" /></a>Dall&#8217;indagine effettuata da Tecnoborsa 2012 sulle famiglie italiane e il mercato immobiliare emerge come l&#8217;agenzia immobiliare sia il canale più utilizzato per chi acquista casa, nel 45,2 % dei casi. Segue, con notevole distacco, il ricorso all’aiuto di altri consulenti (5%). Per coloro che non si sono rivolti ad un&#8217;agenzia immobiliare per acquistare un immobile, le motivazioni sono, in ordine decrescente: il costo troppo elevato (55,6%); la scarsità di offerte immobiliari (18,8%); la mancanza di fiducia verso le agenzie (16,9%); la scarsità dei servizi di assistenza/consulenza offerti (8,7%).</p>
<p>Per i venditori di immobili invece, per coloro che non si sono rivolti ad un&#8217;agenzia immobiliare le motivazioni sono, nell&#8217;ordine: al primo posto ancora una volta il costo troppo elevato (56,3%); a seguire, la mancanza di fiducia verso questa forma di intermediazione e/o precedenti esperienze negative (18,3%), la scarsità delle offerte immobiliari (14,1%) e la scarsità dei servizi di consulenza/assistenza offerti (11,3%).</p>
<p>Inoltre è emerso che ben il 78,3% di chi è riuscito a vendere un immobile, nel biennio preso in esame, ha fatto valutare l’immobile prima di immetterlo sul mercato e, rispetto alle rilevazioni precedenti, continua a persistere il trend crescente di chi fa questa scelta. Anche per quanto riguarda la valutazione dell&#8217;immobile prima della vendita, la figura professionale più utilizzata per questo tipo di servizio è l&#8217;agente immobiliare (50,3%); il 19,3% ha fatto ricorso all’aiuto di un libero professionista e il 2,5% ad altre figure professionali. Infine, per quanto concerne il tipo di figura professionale utilizzata per stimare i beni oggetto delle compravendite, nell’Indagine 2012 emerge che l’agenzia immobiliare è preferita sia da chi acquista che da chi vende e, tra questi ultimi, il divario tra le due figure di valutatori prese in esame è molto più sensibile (31 punti percentuali).</p>
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		<title>I vantaggi dell&#8217;attestato di certificazione</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2012/06/30/i-vantaggi-dellattestato-di-certificazione/</link>
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		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 14:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuliap</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Green]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazioni e verifiche]]></category>
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		<category><![CDATA[attestato di certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

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		<description><![CDATA[Dall’attestato di certificazione energetica è possibile sapere quali sono i consumi, i costi energetici ed ambientali dell’edificio. Ad esempio un immobile di circa 80 m2 in classe g può arrivare a consumare oltre 1700 m3 di gas metano l’anno, con una spesa superiore a 1200 €/anno, e contribuire all&#8217;emissione in atmosfera di più di 5000<a href="http://www.4housegroup.it/2012/06/30/i-vantaggi-dellattestato-di-certificazione/"><br/> leggi tutto..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2012/06/risparmio_energetico_in_casa_3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2308" title="risparmio_energetico_in_casa_3" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2012/06/risparmio_energetico_in_casa_3-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Dall’attestato di certificazione energetica è possibile sapere quali sono i consumi, i costi energetici ed ambientali dell’edificio.<br />
Ad esempio un immobile di circa 80 m2 in classe g può arrivare a consumare oltre 1700 m3 di gas metano l’anno, con una spesa superiore a 1200 €/anno, e contribuire all&#8217;emissione in atmosfera di più di 5000 kg di co2 / anno.<br />
Con un alloggio di classe c si può risparmiare circa il 50%, con uno di classe a puoi risparmiare anche più dell’80%!<br />
Inoltre, grazie alla certificazione energetica si possono mettere a confronto diretto edifici differenti valutandone le differenze di fabbisogno energetico e quindi di consumo energetico richiesto (trasparenza del mercato immobiliare). Si favoriscono:<br />
• la sensibilizzazione degli attori che operano all&#8217;interno del mercato immobiliare sugli aspetti di risparmio energetico<br />
• il contenimento delle emissioni inquinanti dell&#8217;ambiente<br />
• la promozione del risparmio energetico<br />
• riduzione del consumo energetico</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Certificato energetico obbligatorio</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2012/06/14/certificato-energetico/</link>
		<comments>http://www.4housegroup.it/2012/06/14/certificato-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 12:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Green]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazioni e verifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[certificato energetico]]></category>
		<category><![CDATA[classe energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>

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		<description><![CDATA[<span style="color: #000000;"><a href="http://www.4housegroup.it/files/2010/12/certificazione-emilia-romagna.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-723" title="certificazione emilia romagna" src="http://www.4housegroup.it/files/2010/12/certificazione-emilia-romagna.jpg" alt="" width="256" height="273" /></a>Anche nel caso di compravendita e affitto di singole unità immobiliari la Regione Emilia Romagna impone la certificazione energetica.</span>

Di che si tratta? L'attestato di certificazione  energetica è un attestato che stabilisce il consumo di energia per il  riscaldamento invernale e pone l'edificio in analisi in una  classificazione standardizzata in base al valore del consumo.  Esattamente come lavatrici e lavastoviglie.

L'attestato di certificazione  energetica deve essere redatto da un professionista abilitato nel  rispetto delle norme attuative imposte dalla regione di competenza,  attestante la prestazione in termini di energia assorbita ed  eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema  edificio-impianti.

Nell’attestato di certificazione energetica vengono  altresì indicati la classe energetica di appartenenza dell’edificio  oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche  del sistema edificio-impianti. L’attestato di certificazione  energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio  ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione  dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di corrente.
<p style="text-align: right;"><a href="http://4house.certhidea.com/scrivi/" target="_self">Contattaci</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2010/12/certificazione-emilia-romagna.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-723" title="certificazione emilia romagna" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2010/12/certificazione-emilia-romagna.jpg" alt="" width="256" height="273" /></a></span></p>
<p>Anche nel caso di compravendita e affitto di singole unità immobiliari la Regione Emilia Romagna impone la certificazione energetica.<br />
Di che si tratta? L’attestato di certificazione energetica (ACE)attesta la prestazione e il rendimento in termini di energia di un edificio. Ha lo scopo di sensibilizzare gli utenti sui consumi per evitare gli sprechi, in modo da ridurre i costi e i danni per l’ambiente. Esattamente come succede per lavatrici e lavastoviglie.</p>
<p><strong>Come avviene il calcolo?</strong><br />
Il calcolo comprende tutti i seguenti aspetti:<br />
-Caratteristiche termiche dell’edificio<br />
-Impianto elettrico<br />
-Impianto di condizionamento e ventilazione<br />
-Impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua sanitaria<br />
-Posizione ed orientamento dell’edificio<br />
-Clima esterno<br />
-Presenza di sistemi ad energia rinnovabile e pulita (fotovoltaico, ecc..)</p>
<p>L’attestato di certificazione energetica deve essere redatto da un professionista abilitato nel rispetto delle norme attuative imposte dalla regione di competenza, attestante la prestazione in termini di energia assorbita ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianti.<br />
Nell’attestato di certificazione energetica vengono altresì indicati la classe energetica di appartenenza dell’edificio oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti. L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di corrente.</p>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
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		<title>Rilievo del sistema di smaltimento delle acque reflue</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2011/04/01/rilievo-del-sistema-di-smaltimento-delle-acque-reflue/</link>
		<comments>http://www.4housegroup.it/2011/04/01/rilievo-del-sistema-di-smaltimento-delle-acque-reflue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni e verifiche]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[fognature]]></category>
		<category><![CDATA[indagini]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento acque reflue]]></category>
		<category><![CDATA[verifiche]]></category>

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		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-875" style="margin: 5px;" title="smaltimento_acque_reflue" src="http://www.4housegroup.it/files/2011/04/smaltimento_acque_reflue-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" />La conoscenza dell’impianto di fognatura è basilare per prevedere e risolvere eventuali situazioni di criticità strutturale ed idraulica che si manifestano con maggior evidenza in occasione di eventi atmosferici intensi. Il rilievo del sistema fognario da parte dei tecnici di 4House permette di giungere ad un approfondito grado di conoscenza di tutti gli elementi che lo compongono e del loro stato di conservazione.

L'azione è inoltre volta all’identificazione di eventuali elementi e punti critici ed è preliminare ad ulteriori indagini specifiche o elaborazioni analitiche della risposta del sistema a sollecitazioni idrauliche di particolare vigore.

Il lavoro si articola in più fasi, da svolgersi sia attraverso rilievi di campo, sia mediante momenti di rielaborazione, organizzazione e rappresentazione delle informazioni raccolte.
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.4housegroup.it/scrivi/">Contattaci</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-875" style="margin: 5px;" title="smaltimento_acque_reflue" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2011/04/smaltimento_acque_reflue-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" />La conoscenza dell’impianto di fognatura è basilare per prevedere e risolvere eventuali situazioni di criticità strutturale ed idraulica che si manifestano con maggior evidenza in occasione di eventi atmosferici intensi. Il rilievo del sistema fognario da parte dei tecnici di 4House permette di giungere ad un approfondito grado di conoscenza di tutti gli elementi che lo compongono e del loro stato di conservazione.</p>
<p>L&#8217;azione è inoltre volta all’identificazione di eventuali elementi e punti critici ed è preliminare ad ulteriori indagini specifiche o elaborazioni analitiche della risposta del sistema a sollecitazioni idrauliche di particolare vigore.</p>
<p>Il lavoro si articola in più fasi, da svolgersi sia attraverso rilievi di campo, sia mediante momenti di rielaborazione, organizzazione e rappresentazione delle informazioni raccolte.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.4housegroup.it/scrivi/">Contattaci</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Verifiche catastali</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2011/04/01/verifiche-catastali/</link>
		<comments>http://www.4housegroup.it/2011/04/01/verifiche-catastali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni e verifiche]]></category>
		<category><![CDATA[elaborato planimetrico]]></category>
		<category><![CDATA[estratto di mappa]]></category>
		<category><![CDATA[olanimetria catastale]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[verifiche]]></category>
		<category><![CDATA[visura catastale pregiudizievole]]></category>
		<category><![CDATA[visure catastali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4housegroup.it/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-871" style="margin: 5px;" title="catasto" src="http://www.4housegroup.it/files/2011/04/catasto-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" />Le verifiche catastali possono essere necessarie per l'accensione di mutui, l' allacciamento di utenze (luce, acqua, gas) , il pagamento dell'ICI , la denuncia dei redditi, la dichiarazione di successione, la tassa sui rifuti  . 4House è in grado di offrirvi un servizio preciso e chiavi in mano per ottenere i seguenti documenti:

• <span style="color: #000000;">visura catastale nominativa</span> (contiene i dati principali dell'immobile in oggetto distinti in fabbricati o in terreni);
• <span style="color: #000000;">visura catastale pregiudizievole ;</span>
• <span style="color: #000000;">visura catastale per immobile ;</span>
• <span style="color: #000000;">visura catastale per indirizzo;</span>
• <span style="color: #000000;">estratto di mappa</span> (è uno stralcio di planimetria che rappresenta graficamente i terreni di una specifica zona, e gli eventuali fabbricati che si  trovano all'interno, identificandoli con numerazioni);
• <span style="color: #000000;">planimetria catastale </span>(è un documento con il disegno  in pianta di una unità immobiliare dove sono riportati gli identificativi presenti nella visura catastale, oltre al nome del tecnico che redatto il documento).
• <span style="color: #000000;">elaborato  planimetrico</span>.
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.4housegroup.it/scrivi/">Contattaci</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-871" style="margin: 5px;" title="catasto" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2011/04/catasto-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" />Le verifiche catastali possono essere necessarie per l&#8217;accensione di mutui, l&#8217; allacciamento di utenze (luce, acqua, gas) , il pagamento dell&#8217;ICI , la denuncia dei redditi, la dichiarazione di successione, la tassa sui rifuti  . 4House è in grado di offrirvi un servizio preciso e chiavi in mano per ottenere i seguenti documenti:</p>
<p>• <span style="color: #000000;">visura catastale nominativa</span> (contiene i dati principali dell&#8217;immobile in oggetto distinti in fabbricati o in terreni);<br />
• <span style="color: #000000;">visura catastale pregiudizievole ;</span><br />
• <span style="color: #000000;">visura catastale per immobile ;</span><br />
• <span style="color: #000000;">visura catastale per indirizzo;</span><br />
• <span style="color: #000000;">estratto di mappa</span> (è uno stralcio di planimetria che rappresenta graficamente i terreni di una specifica zona, e gli eventuali fabbricati che si  trovano all&#8217;interno, identificandoli con numerazioni);<br />
• <span style="color: #000000;">planimetria catastale </span>(è un documento con il disegno  in pianta di una unità immobiliare dove sono riportati gli identificativi presenti nella visura catastale, oltre al nome del tecnico che redatto il documento).<br />
• <span style="color: #000000;">elaborato  planimetrico</span>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.4housegroup.it/scrivi/">Contattaci</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Dichiarazione conformità impianto</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2011/04/01/dichiarazione-conformita-impianto/</link>
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		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni e verifiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4housegroup.it/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-867" style="margin: 5px;" title="corrugati4" src="http://www.4housegroup.it/files/2011/04/corrugati4-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />La dichiarazione di conformità è un documento o meglio un insieme di documenti con cui l'installatore di un impianto (elettrico, idro-sanitario, termico, ecc.) dichiara e certifica che questo è stato compiuto in conformità a norme particolari o a specifiche tecniche. La dicitura della "regola d'arte" fa riferimento alla legge 186 del 1968 a cui la legge 46/90 (ormai sostituita dal D.M. 37/2008) fa riferimento.

Ciò significa, in breve, che le norme tecniche CEI hanno carattere "volontario" (si possono anche non utilizzare), ma la loro applicazione fa si che gli impianti risultino già alla regola dell'arte, quindi per forza di cose risultano indirettamente cogenti, perché dimostrare la regola dell'arte non utilizzando tali norme richiede competenze professionali e tecniche di alto livello. Sul modello della dichiarazione di conformità sono "esplicitamente" richieste le norme che si sono utilizzate (applicabili all'impiego).

Attualmente la legge 46/90 è stata abrogata insieme al Dpr 447 ed è sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 su cui sono presenti due allegati (modello) per la redazione della dichiarazione di conformità uno per le imprese installatrici ed uno per gli enti che posseggono "uffici tecnici" interni. Una delle novità più sostanziali del DM37 è che adesso la "Dichiarazione di Conformità" dovrà essere fatta per ogni tipo di impianto e per ogni tipologia di edificio. Una seconda novità è l'introduzione della "Dichiarazione di Rispondenza" da redigersi per gli impianti già esistenti fino alla data dell'entrata in vigore del DM 37 di cui non vi è modello, infatti essa ha più carattere di una "relazione tecnica" oltre che una raccolta di dati tecnici e di altra natura come foto e schede per esempio.

Tali documenti, uno per ogni impianto (elettrico, idro-sanitario, termico, ecc.) presente in un edificio, vengono solitamente presentati insieme alla domanda di agibilità di un edificio (o di una porzione di esso). Rivolgetevi a noi anche perchè la materia è di quelle complesse...
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.4housegroup.it/scrivi/">Contattaci</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-867" style="margin: 5px;" title="corrugati4" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2011/04/corrugati4-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />La dichiarazione di conformità è un documento o meglio un insieme di documenti con cui l&#8217;installatore di un impianto (elettrico, idro-sanitario, termico, ecc.) dichiara e certifica che questo è stato compiuto in conformità a norme particolari o a specifiche tecniche. La dicitura della &#8220;regola d&#8217;arte&#8221; fa riferimento alla legge 186 del 1968 a cui la legge 46/90 (ormai sostituita dal D.M. 37/2008) fa riferimento.</p>
<p>Ciò significa, in breve, che le norme tecniche CEI hanno carattere &#8220;volontario&#8221; (si possono anche non utilizzare), ma la loro applicazione fa si che gli impianti risultino già alla regola dell&#8217;arte, quindi per forza di cose risultano indirettamente cogenti, perché dimostrare la regola dell&#8217;arte non utilizzando tali norme richiede competenze professionali e tecniche di alto livello. Sul modello della dichiarazione di conformità sono &#8220;esplicitamente&#8221; richieste le norme che si sono utilizzate (applicabili all&#8217;impiego).</p>
<p>Attualmente la legge 46/90 è stata abrogata insieme al Dpr 447 ed è sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 su cui sono presenti due allegati (modello) per la redazione della dichiarazione di conformità uno per le imprese installatrici ed uno per gli enti che posseggono &#8220;uffici tecnici&#8221; interni. Una delle novità più sostanziali del DM37 è che adesso la &#8220;Dichiarazione di Conformità&#8221; dovrà essere fatta per ogni tipo di impianto e per ogni tipologia di edificio. Una seconda novità è l&#8217;introduzione della &#8220;Dichiarazione di Rispondenza&#8221; da redigersi per gli impianti già esistenti fino alla data dell&#8217;entrata in vigore del DM 37 di cui non vi è modello, infatti essa ha più carattere di una &#8220;relazione tecnica&#8221; oltre che una raccolta di dati tecnici e di altra natura come foto e schede per esempio.</p>
<p>Tali documenti, uno per ogni impianto (elettrico, idro-sanitario, termico, ecc.) presente in un edificio, vengono solitamente presentati insieme alla domanda di agibilità di un edificio (o di una porzione di esso). Rivolgetevi a noi anche perchè la materia è di quelle complesse&#8230;</p>
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		<title>Verifica rapporti aeroilluminanti</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2011/04/01/verifica-rapporti-aeroilluminanti/</link>
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		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni e verifiche]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[interventi edilizi]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti aeranti]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti illuminanti]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-887" style="margin: 5px;" title="soffitta" src="http://www.4housegroup.it/files/2011/05/soffitta-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />I rapporti aeorilluminanti esprimono il rapporto tra la superficie illuminante (vetrata) e/o la superficie apribile (vetrata o non) delle aperture presenti in ogni locale, rapportata alla superficie di pavimento del locale stesso. Nel primo caso si parla di rapporti illuminanti, mentre nel secondo di rapporti aeranti. <span style="color: #000000;">I rapporti minimi di illuminazione e areazione naturale e diretta vengono definiti in funzione della destinazione di utilizzo dei vari locali e fissati dai regolamenti edilizi e dai regolamenti locali </span>di igiene che ne prescrivono le modalità di computo e verifica.

La verifica deve essere eseguita locale per locale, confrontando poi i risultati con i valori minimi fissati dai regolamenti, in funzione della destinazione di utilizzo dei locali. Per particolari tipologie di ambienti sono consentiti sistemi artificiali di areazione e illuminazione, ma il rispetto dei requisiti minimi è condizione necessaria per l'igiene e l'abitabilità delle costruzioni.

La verifica deve essere eseguita in caso di interventi edilizi che modifichino o il numero/dimensione delle aperture finestrate e apribili o la superficie del locale o la destinazione d'uso e costituisce un allegato dimostrativo alle richieste di titolo edilizio per l'esecuzione dei lavori, da inoltrarsi ai competenti uffici comunali. Anche per questo, rivolgetevi a 4House.
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			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-887" style="margin: 5px;" title="soffitta" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2011/05/soffitta-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />I rapporti aeorilluminanti esprimono il rapporto tra la superficie illuminante (vetrata) e/o la superficie apribile (vetrata o non) delle aperture presenti in ogni locale, rapportata alla superficie di pavimento del locale stesso. Nel primo caso si parla di rapporti illuminanti, mentre nel secondo di rapporti aeranti. <span style="color: #000000;">I rapporti minimi di illuminazione e areazione naturale e diretta vengono definiti in funzione della destinazione di utilizzo dei vari locali e fissati dai regolamenti edilizi e dai regolamenti locali </span>di igiene che ne prescrivono le modalità di computo e verifica.</p>
<p>La verifica deve essere eseguita locale per locale, confrontando poi i risultati con i valori minimi fissati dai regolamenti, in funzione della destinazione di utilizzo dei locali. Per particolari tipologie di ambienti sono consentiti sistemi artificiali di areazione e illuminazione, ma il rispetto dei requisiti minimi è condizione necessaria per l&#8217;igiene e l&#8217;abitabilità delle costruzioni.</p>
<p>La verifica deve essere eseguita in caso di interventi edilizi che modifichino o il numero/dimensione delle aperture finestrate e apribili o la superficie del locale o la destinazione d&#8217;uso e costituisce un allegato dimostrativo alle richieste di titolo edilizio per l&#8217;esecuzione dei lavori, da inoltrarsi ai competenti uffici comunali. Anche per questo, rivolgetevi a 4House.</p>
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		<title>Indagini geologiche e geotecniche</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2011/04/01/indagini-geologiche-e-geotecniche/</link>
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		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni e verifiche]]></category>
		<category><![CDATA[4House]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[indagini geologiche]]></category>
		<category><![CDATA[indagini geotecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>

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		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-884" style="margin: 5px;" title="geologiche" src="http://www.4housegroup.it/files/2011/05/geologiche.jpg" alt="" width="292" height="206" />4House svolge tutte le attività necessarie per la conoscenza preliminare dei terreni interessati dalle opere oggetto di progettazione. Le attività vengono svolte da tecnici qualificati coordinati dal team di progettazione ed in grado di fornire:
• caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dei terreni di fondazione
• studi, indagini geologiche e progettazione geotecnica per la realizzazione di strade ordinarie, superstrade ed autostrade
• studi ed indagini geologiche e geotecniche per la realizzazione di condotte fognarie e idriche
• analisi, elaborazione e sintesi di prove geotecniche in situ e in laboratorio
• prove penetrometriche S.P.T. (Standard Penetration Test), prove penetrometriche continue statiche C.P.T. (Cone Penetration Test) e dinamiche D.P. (Dynamic Probing), prove di permeabilità Lugeon e Lefranc , prove di permeabilità in situ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-884" style="margin: 5px;" title="geologiche" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2011/05/geologiche.jpg" alt="" width="292" height="206" />4House svolge tutte le attività necessarie per la conoscenza preliminare dei terreni interessati dalle opere oggetto di progettazione. Le attività vengono svolte da tecnici qualificati coordinati dal team di progettazione ed in grado di fornire:<br />
• caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dei terreni di fondazione<br />
• studi, indagini geologiche e progettazione geotecnica per la realizzazione di strade ordinarie, superstrade ed autostrade<br />
• studi ed indagini geologiche e geotecniche per la realizzazione di condotte fognarie e idriche<br />
• analisi, elaborazione e sintesi di prove geotecniche in situ e in laboratorio<br />
• prove penetrometriche S.P.T. (Standard Penetration Test), prove penetrometriche continue statiche C.P.T. (Cone Penetration Test) e dinamiche D.P. (Dynamic Probing), prove di permeabilità Lugeon e Lefranc , prove di permeabilità in situ.</p>
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		<title>Verifica dell’inquinamento acustico</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2011/04/01/verifica-dellinquinamento-acustico/</link>
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		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni e verifiche]]></category>
		<category><![CDATA[4House]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento acustico]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Emilia Romagna]]></category>

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		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-881" title="inquinamento-acustico1" src="http://www.4housegroup.it/files/2011/05/inquinamento-acustico1.jpg" alt="" width="300" height="198" />L'inquinamento acustico è definito come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".

La Regione, con la legge regionale n. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e le direttive applicative, detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore. La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere prodotta ed allegata alle domande per il rilascio di:
• permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
• altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;
• qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive.

4Hpuse è in grado di produrre tutta la documentazione necessaria che, in linea generale, deve contenere: una planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell’opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997 [7]; la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici; le modalità d’esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche; le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali; la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati; la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.4housegroup.it/contattaci/" target="_self">Contattaci</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-881" title="inquinamento-acustico1" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2011/05/inquinamento-acustico1.jpg" alt="" width="300" height="198" />L&#8217;inquinamento acustico è definito come &#8220;l&#8217;introduzione di rumore nell&#8217;ambiente abitativo o nell&#8217;ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell&#8217;ambiente abitativo o dell&#8217;ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi&#8221;.</p>
<p>La Regione, con la legge regionale n. 15/2001 &#8221;Disposizioni in materia di inquinamento acustico&#8221; e le direttive applicative, detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell&#8217;ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore. La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere prodotta ed allegata alle domande per il rilascio di:<br />
• permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;<br />
• altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;<br />
• qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive.</p>
<p>4Hpuse è in grado di produrre tutta la documentazione necessaria che, in linea generale, deve contenere: una planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell’opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997 [7]; la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici; le modalità d’esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche; le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali; la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati; la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell&#8217;impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell&#8217;opera proposta.</p>
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		<title>Consulti per l’eliminazione delle barriere architettoniche</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni e verifiche]]></category>
		<category><![CDATA[barriere architettoniche]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-878" style="margin: 5px;" title="barriere_architettoniche_530" src="http://www.4housegroup.it/files/2011/05/barriere_architettoniche_530-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />La Legge  9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire l´eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" prevede l'erogazione di <span style="color: #000000;">contributi statali a fondo perduto per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche</span> che costituiscono ostacolo a portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti:
• negli edifici privati ad uso abitativo (esistenti all´11/08/1989);
• negli edifici pubblici e privati adibiti a centri per l’assistenza agli invalidi;
• per rendere accessibili e fruibili le aree in cui si trovano gli edifici di cui sopra con particolare riguardo ai percorsi di avvicinamento agli stessi.

La domanda per ottenere il contributo va presentata al proprio Comune entro il 1° marzo di ogni anno. I Comuni trasmettono il fabbisogno alla Regione che ripartisce i finanziamenti disponibili tra gli stessi Comuni, i quali a loro volta provvedono a erogare i contributi agli aventi diritto. Rivolgiti a noi per ottenere la documentazione necessaria.
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.4housegroup.it/contattaci/" target="_self">Contattaci</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-878" style="margin: 5px;" title="barriere_architettoniche_530" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2011/05/barriere_architettoniche_530-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />La Legge  9 gennaio 1989, n. 13 &#8220;Disposizioni per favorire l´eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati&#8221; prevede l&#8217;erogazione di <span style="color: #000000;">contributi statali a fondo perduto per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche</span> che costituiscono ostacolo a portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti:<br />
• negli edifici privati ad uso abitativo (esistenti all´11/08/1989);<br />
• negli edifici pubblici e privati adibiti a centri per l’assistenza agli invalidi;<br />
• per rendere accessibili e fruibili le aree in cui si trovano gli edifici di cui sopra con particolare riguardo ai percorsi di avvicinamento agli stessi.</p>
<p>La domanda per ottenere il contributo va presentata al proprio Comune entro il 1° marzo di ogni anno. I Comuni trasmettono il fabbisogno alla Regione che ripartisce i finanziamenti disponibili tra gli stessi Comuni, i quali a loro volta provvedono a erogare i contributi agli aventi diritto. Rivolgiti a noi per ottenere la documentazione necessaria.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.4housegroup.it/contattaci/" target="_self">Contattaci</a></p>
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